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Ordinanza — n. 19009/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against second-instance settlement due to waived acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19009/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a second-instance settlement regarding sentencing and acquittal grounds. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the lower court had already accepted a plea agreement where the defendant waived these specific defenses. The court ruled that the statutory framework for second-instance settlements creates preclusive effects, meaning the defendant cannot later contest issues they voluntarily relinquished during the settlement process.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The introduction of the second-instance plea agreement system creates preclusive effects on the entire proceedings, rendering appeals challenging waived acquittal grounds or sentencing determinations inadmissible.

Parole chiave

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second-instance settlement waived acquittal grounds preclusive effect Criminal Procedure Code inadmissible appeal abbandono del procedimento penale rinuncia a pretese di salario disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis c.p.p., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
Art. 129 c.p.p.
273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.).
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
Law n. 103 of 2017
art. 599-bis c.p
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli, provvedendo sulla impugnazione proposta da Lamberti Vincenzo nei confronti della sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 24/05/2022, accoglieva la richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p.
artt. 81 cod. pen
avanzata dallo stesso e rideterminava la pena per i delitti di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 d.P.R.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
art. 129 c.p
273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.).
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, Ord. n. 16788 del 6/04/2022
Sez. 2, ord. n. 30990 del 1° giugno 2018, Gueli
(Sez. 2, ord. n. 30990 del 1° giugno 2018, Gueli, Rv.
Sez. 5, ord. n. 29243 del 4 giugno 2018, Casero
103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (così Sez. 5, ord. n. 29243 del 4 giugno 2018, Casero, Rv.
Sez. 3, n. 30190 dell'8 marzo 2018, Hoxha e altro
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Lamberti Vincenzo, nato a Napoli il 29/08/1972, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 18/09/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli, provvedendo sulla impugnazione proposta da Lamberti Vincenzo nei confronti della sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 24/05/2022, accoglieva la richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. avanzata dallo stesso e rideterminava la pena per i delitti di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 d.P.R. 309/1990, in anni 5 di reclusione ed euro 30.882,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, e stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato è stato affermato in tema di concordato in appello (Sezione 7, Ord. n. 16788 del 6/04/2022), è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. 2, ord. n. 30990 del 1° giugno 2018, Gueli, Rv. 272969).

E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cessazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis c.p.p., introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (così Sez. 5, ord. n. 29243 del 4 giugno 2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.).

Costituisce, pertanto, ius receptum che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della l. n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis c.p.p., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 3, n. 30190 dell'8 marzo 2018, Hoxha e altro, Rv. 273755, che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 c.p.p. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, che ha ad oggetto motivi non consentiti dalla legge, quale la determinazione della pena. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi