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Ordinanza — n. 19008/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding tax fraud prescription and suspended sentence denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19008/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to declare the tax offense prescribed while re-imposing a prison sentence. The appellant argued the lower court failed to address acquittal requests and improperly denied a suspended sentence, but the court found the reasoning consistent with established jurisprudence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 164 c.p.; Art. 5 D.Lgs. 74/2000; Art. 10 D.Lgs. 74/2000: An appeal is inadmissible if the lower court's reasoning regarding the impossibility of reconstructing financial records and the denial of a suspended sentence is not manifestly illogical and aligns with binding precedent.

Parole chiave

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tax fraud prescription suspended sentence denial inadmissible appeal financial record reconstruction criminal record assessment omissione della contabilità sospensione della riscossione fiscale conti finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
Art. 164 cod. pen.
Art. 5 d. lgs. 74/2000
Art. 10 d. lgs. 74/2000
articolo 164 cod. pen
Con un secondo motivo deduce violazione dell’articolo 164 cod. pen., in relazione alla mancata concessione della pena sospesa.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 39711 del 04/06/2009, Acerbis
Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni
244619 - 01), la quale sussiste anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante (Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv.
Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Iride Giacomo, nato a Pompei il 23/03/1944, avverso la sentenza del 21/05/2024 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 14/11/2022, nel dichiarare estinto per prescrizione il delitto di cui all’articolo 5 d. lgs. 74/2000 (capo a), relativo all’anno di imposta 2010, rideterminava la pena inflitta a Iride Giacomo in ordine al delitto di cui all’articolo 10 d. lgs. 74/2000 (capo b), in mesi 8 di reclusione.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge, mancanza di motivazione e motivazione illogica e contraddittoria, laddove la sentenza non ha risposto in ordine alla richiesta di assoluzione per il reato di cui al capo b) della rubrica. Con un secondo motivo deduce violazione dell’articolo 164 cod. pen., in relazione alla mancata concessione della pena sospesa.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La Corte di appello, a pagina 6, dà conto della doglianza difensiva, riferita alle dichiarazioni del consulente tecnico della difesa, che successivamente disattende a pagina 8 mediante il riferimento alle dichiarazioni dell’operante di p.g. Alò, il quale ha testualmente riferito di non essere stato in grado di ricostruire la contabilità in assenza di documentazione, precisando che alla «impossibilità» di ricostruire la situazione contabile va equiparato l’elevato grado di difficoltà nella medesima ricostruzione.

Tale motivazione, oltra ad essere sussistente, non appare manifestamente illogica né espressa in violazione di legge, essendo al contrario conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, essendo sufficiente anche una impossibilità «relativa» (Sez. 3, n. 39711 del 04/06/2009, Acerbis, Rv. 244619 - 01), la quale sussiste anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante (Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv. 275005 - 01). 3.2.

Inammissibile è anche il secondo motivo, avendo la Corte territoriale, a pagina 11 della sentenza gravata, precisato che in presenza di una precedente condanna per delitto a pena detentiva e in ragione dell’articolata realizzazione – nel presente procedimento - di una pluralità di reati che hanno comportato una elevata evasione fiscale, non è possibile effettuare una prognosi favorevole in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori delitti. Tale motivazione appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte (citata anche in sentenza), secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può legittimamente trarre elementi di valutazione per escludere la concessione del beneficio anche da reati contestati come commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, che, pur accertati, sono stati dichiarati prescritti, in quanto, con l'estinzione del reato, viene meno il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce (Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv. 281425 - 01).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so