Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to request acquittal in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Granata Ciro inadmissible because it lacked the specific factual grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's generic complaint regarding the acquittal request did not align with the appellate court's summary of grounds, which only censured the sanction without explicitly requesting acquittal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal for acquittal is inadmissible if the grounds do not specifically contest the conviction and were not included in the appellate summary, constituting a lack of diligence in determining the cause of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Granata Ciro, nato a Napoli il 14/01/1949, avverso la sentenza del 13/05/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Nola del 06/06/2018, che aveva condannato Granata Ciro in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo e unico motivo, violazione di legge laddove la sentenza non ha prosciolto l’imputato ai sensi dell’articolo 129 cod., proc. pen..
3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello a pagina 2 ricostruisce i fatti alla luce dei servizi di osservazione, controllo e sequestro eseguiti dai CC. Di Pomigliano D’Arco e degli esiti del “narcotest”. Il ricorso non si confronta affatto con il provvedimento impugnato, limitandosi ad una contestazione assolutamente generica e apodittica, sprovvista dei benché minimi requisiti di specificità imposti dall’articolo 581 cod. proc. pen.. Inoltre, la richiesta di proscioglimento non era contenuta nei motivi di appello, come riepilogati dal provvedimento impugnato (limitandosi gli stessi a censurare il trattamento sanzionatorio), con conseguente tardività (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066).
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de