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Ordinanza — n. 19007/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to request acquittal in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19007/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Granata Ciro inadmissible because it lacked the specific factual grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's generic complaint regarding the acquittal request did not align with the appellate court's summary of grounds, which only censured the sanction without explicitly requesting acquittal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal for acquittal is inadmissible if the grounds do not specifically contest the conviction and were not included in the appellate summary, constituting a lack of diligence in determining the cause of inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity acquittal request appellate summary procedural diligence Code of Criminal Procedure procedural costs reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
articolo 581 cod. proc. pen
Il ricorso non si confronta affatto con il provvedimento impugnato, limitandosi ad una contestazione assolutamente generica e apodittica, sprovvista dei benché minimi requisiti di specificità imposti dall’articolo 581 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella
Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile
11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro
8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez.
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli
33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv.
Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri
270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv.
Sez. 2, n. 9028/2014
270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Granata Ciro, nato a Napoli il 14/01/1949, avverso la sentenza del 13/05/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Nola del 06/06/2018, che aveva condannato Granata Ciro in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo e unico motivo, violazione di legge laddove la sentenza non ha prosciolto l’imputato ai sensi dell’articolo 129 cod., proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello a pagina 2 ricostruisce i fatti alla luce dei servizi di osservazione, controllo e sequestro eseguiti dai CC. Di Pomigliano D’Arco e degli esiti del “narcotest”. Il ricorso non si confronta affatto con il provvedimento impugnato, limitandosi ad una contestazione assolutamente generica e apodittica, sprovvista dei benché minimi requisiti di specificità imposti dall’articolo 581 cod. proc. pen.. Inoltre, la richiesta di proscioglimento non era contenuta nei motivi di appello, come riepilogati dal provvedimento impugnato (limitandosi gli stessi a censurare il trattamento sanzionatorio), con conseguente tardività (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de