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Ordinanza — n. 18937/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and infounded, upholding sentencing discretion under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18937/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground of appeal was deemed generic and failed to account for the defendant's confession, while the challenge to the sentence's severity was found manifestly unfounded. The court ruled that sentencing gradation falls within the trial judge's discretionary power under the Penal Code, which was adequately exercised here without arbitrariness.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation reviews only for arbitrariness or illogical reasoning, upholding the trial judge's discretionary power to grade penalties and balance aggravating and mitigating circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing discretion Italian Penal Code inadmissible appeal aggravating circumstances mitigating circumstances judicial arbitrariness court costs riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCUDERI CARMELO nato a CATANIA il 20/02/1979 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carmelo Scuderi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, nella parte in cui censura il giudizio di responsabilità, è del tutto generico e non tiene neanche in conto l'intervenuta confessione degli addebiti da parte del ricorrente; che lo stesso motivo, nella parte in cui contesta l'eccessività della pena, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, le pagg. 2-3 della sentenza impugnata); considerato che la censura inerente al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, lamentando, in particolare, il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, è manifestamente infondata implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10