Cassation appeal dismissed for reiterating arguments already rejected by the Court of Appeal without new specific critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Hadja Amine Ben Hada inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code and contested liability under Article 73 of D.P.R. 309/90. The court rejected these claims because they merely repeated the arguments already presented and dismissed by the Court of Appeal of Genoa without providing a specific, reasoned critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.; Art. 73 D.P.R. 309/90: An appeal is inadmissible if it consists solely of the repetition of arguments already rejected by the lower court without offering a specific and reasoned critique of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN HADA AMINE (CUI 05PCCUV) nato il 21/12/1995 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Hadja; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 73 d.p.r 309/90, è parimenti reiterativo e pertanto, non consentito atteso che il giudice di appello ha indicato, con argomenti congrui e non illogici, gli elementi probatori posti a base della dichiarazione di responsabilità per il suddetto delitto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2025.