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Ordinanza — n. 18934/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and mere repetition of lower court points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18934/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Rabie Mohamed Ajjaj inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a mitigated offense under Article 648 of the Penal Code, but the court found his grounds were merely a repetitive restatement of arguments already rejected by the Court of Appeal of Turin. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the specific, argumentative critique required by law to overcome the finality of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 10 c.p.p.; Art. 360, comma 1, n. 11 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected by the court of first instance without providing a new, specific, and argumentative critique of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of specific critique Art. 360 c.p.p. finality of judgment procedural costs criminal appeal espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 10 c.p.p.
Art. 360, comma 1, n. 11 c.p.p.
Art. 648, comma 4, cod. pen.
Letto il ricorso di Rabie Mohamed Ajjaj; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: A.DAJ RABIE MOHAMED (CUI 032679H) nato il 27/08/1981 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rabie Mohamed Ajjaj; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento facendo riferimento al valore del bene ricettato e ai plurimi precedenti penali dell'odierno ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 aprile 20