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Ordinanza — n. 18933/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere complaints lacking specific argumentation against lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18933/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Velija Mirand inadmissible due to the lack of specific legal arguments. The appellant claimed violations regarding subjective elements of the crime and misclassification of the offense, but the court found these to be mere complaints reiterating points already rejected at the appellate level. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of mere complaints or the pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of first instance without providing new, specific, and critical reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints reiteration of arguments lack of specific criticism procedural dismissal esportazione di rifiuti rifiuti non recuperabili traffico di perfezionamento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Mirand Velija; considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione e alla mancata derubricazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 712 cod. pen
in quello di cui all'art. 712 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009
Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017
246324 - 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELIJA MIRAND nato a SCUTARI( ALBANIA) il 31/03/1988 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mirand Velija; considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione e alla mancata derubricazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art. 712 cod. pen. non è consentito poiché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 2-3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che i giudici di merito hanno correttamente applicato i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine al discrimen tra il reato di ricettazione e quello di incauto acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 - 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 apri