Cassation court dismisses appeal regarding recidivism, upholding lower court's concrete assessment of criminal history under Art. 133 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Marina Iadanza inadmissible, rejecting her claim that the lower court erred in finding recidivism. The appellant argued against the existence of recidivism, but the court found her sole ground of appeal manifestly unfounded. The decision rests on the principle that judges must apply Article 133 of the Penal Code to assess the concrete link between prior convictions and the current crime, rather than relying solely on the gravity of facts or time elapsed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The judge must evaluate the concrete relationship between the current offense and prior convictions to determine if a persistent criminal inclination influenced the new crime, rejecting assessments based exclusively on factual gravity or temporal gaps.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IADANZA MARINA (CUI 03F2YNX) nato a BENEVENTO il 06/04/1986 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; ìtÒ
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Marina Iadanza; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (Si vedano, in particolare, le pagg. 3-5 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sul!' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso, 10 apr