Criminal appeal dismissed for lack of argumentation and infounded recidivism claim under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Franco Cavallo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for theft and the finding of recidivism, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific critical analysis and that the lower court correctly applied principles regarding recidivism under Article 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing specific critical analysis, and recidivism must be evaluated based on the offender's persistent criminal inclination rather than solely on the gravity of facts or time elapsed.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO FRANCO nato a BORGOSESIA il 24/08/1964 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Franco Cavallo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del delitto di cui all'art. 640 cod. pen., trattandosi di un mero inadempimento civilistico, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagg. 3-4 della sentenza impugnata ove è indicata, con congrui e non illogici argomenti, la sussistenza dei singoli elementi del delitto ascritto all'odierno ricorrente), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, le pagg. 4-5 della sentenza impugnata) dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il