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Ordinanza — n. 18930/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18930/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Manuela Bosco inadmissible and ordered her to pay court costs. Bosco challenged the lower court's application of rules regarding formal concurrence of distinct credit card misuse offenses, arguing instead for a single crime under Article 493-ter of the Penal Code. The court rejected this because the appeal failed to meet the specific requirements of Article 591(1)(c) of the Code of Criminal Procedure, as it merely reiterated arguments already dismissed without providing a concrete, distinct critique.

Regesto Legislator

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Art. 493-ter c.p.; Art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of the repetition of arguments already rejected in the second instance without offering a specific, concrete, and argumentative critique distinct from those previously addressed.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Article 591 Code Criminal Procedure reiteration of rejected arguments lack of concrete critique formal concurrence of offenses Article 493-ter Penal Code court costs award reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 493-ter c.p.
Letto il ricorso di Manuela Bosco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'applicazione della disciplina del concorso formale tra distinte ipotesi di indebita utilizzazione di carta di credito, ricorrendo, invece, un unico delitto riconducibile all'art. 493-ter cod.
Art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
attesa la contestualità dei prelievi di denaro effettuati, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dell' art. 591, comma 1, lett.
art. 493-ter cod. pen
Letto il ricorso di Manuela Bosco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'applicazione della disciplina del concorso formale tra distinte ipotesi di indebita utilizzazione di carta di credito, ricorrendo, invece, un unico delitto riconducibile all'art. 493-ter cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCO MANUELA nato a MILANO il 06/06/1985 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Manuela Bosco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'applicazione della disciplina del concorso formale tra distinte ipotesi di indebita utilizzazione di carta di credito, ricorrendo, invece, un unico delitto riconducibile all'art. 493-ter cod. pen. attesa la contestualità dei prelievi di denaro effettuati, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dell' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, con i corretti richiami giurisprudenziali ivi contenuti ed ignorati dalla ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 april