Italian court dismisses appeal for generic nullity claim lacking specific factual grounds under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luca Audano's appeal inadmissible due to the generic nature of his nullity claim. Audano argued the lower court violated Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the appellate judgment provided logically correct reasoning without specifying the contested elements. The court ruled that the appeal failed to meet Article 581 requirements, preventing the appellate judge from identifying the specific grounds for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal alleging nullity is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism so that the reviewing judge cannot exercise its supervisory power.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUDANO LUCA nato a VENARIA REALE il 31/12/1991 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Luca Audano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 aprile 202