Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to preclusion on reviewing lower court logic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cirillo Prisco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Prisco argued that the Court of Appeal's reasoning regarding the criminal act was illogical and relied on questionable evidence. The court rejected this, citing the legal preclusion that prevents the supreme court from re-evaluating the logical soundness of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani: The Court of Cassation is precluded from reviewing the logical consistency of the lower court's reasoning or re-evaluating the weight of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO PRISCO nato a IVREA il 16/02/1990 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Prisco Cirillo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, con particolare riferimento alla dichiarazione testimoniale resa da Pezzetti Giada, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2-3 della sentenza impugnata ove si ritiene pienamente integrato il reato ascritto all'odierno ricorrente in tutti i suoi elementi costitutivi) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10