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Ordinanza — n. 18926/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to properly deduce appeal grounds as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18926/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Carmela Troise inadmissible and ordered her to pay court costs. The court found that the two substantive arguments regarding non-punishability and mitigating circumstances were not properly deduced as specific grounds for appeal in the initial appeal judgment. Consequently, the court ruled that these censure points were procedurally barred because they were not raised with the necessary specificity at the appellate stage.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: Appeals must strictly deduce all grounds for review; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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procedural inadmissibility failure to deduce grounds appeal requirements non-punishability mitigating circumstances court costs Cassation procedure allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., non sono consentiti poiché le censure non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag.
Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Carmela Troise; ritenuto che i due motivi oggetto del ricorso in esame, che contestano, rispettivamente, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non sono consentiti poiché le censure non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Carmela Troise; ritenuto che i due motivi oggetto del ricorso in esame, che contestano, rispettivamente, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non sono consentiti poiché le censure non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROISE CARMELA nato a NAPOLI il 14/04/1952 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carmela Troise; ritenuto che i due motivi oggetto del ricorso in esame, che contestano, rispettivamente, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non sono consentiti poiché le censure non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 aprile 2