Cassation court dismisses appeal claiming violation of procedural code and excessive sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for a factual reconstruction violating procedural rules and contested the sentence length. The court rejected these claims, stating that fact-finding belongs exclusively to the trial judge and that the appellate court's reasoning was logically sound and legally compliant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation lacks power to re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of facts, reserving such discretion solely to the court of first instance; furthermore, sentencing is not subject to cassation review if the decision is adequately motivated according to legal standards and logical canons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH WESS nato a PORDENONE il 01/11/1982 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Wess Hudorovich; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il giudizio sulla pena - oggetto del secondo motivo di ricorso - è stato congruamente motivato (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il