Cassation court dismisses appeal against conviction for theft, rejecting factual re-evaluation and generic mitigation denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Piera Ostuni's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and fines. Ostuni challenged the conviction for theft and the denial of generic mitigating circumstances, arguing for a different factual assessment. The court rejected these claims, affirming that the lower court's evaluation of facts and legal reasoning was free from logical or legal flaws and within its exclusive competence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment for the trial court's reasoned conviction on facts or the denial of generic mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSTUNI PIERA nato a BRINDISI il 17/11/1977 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Piera Ostuni; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., avendo l'odierna ricorrente realizzato il reato presupposto di furto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, oltre ad essere costituito da doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e correttamente vagliate e disattese dal giudice di merito alle pagg. 1-2 della sentenza impugnata, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso