Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual elements under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Eduardo Danilo Chiaromonte inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding criminal liability and sentencing, but the court found his arguments generic and indeterminate. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirements for a valid ground of objection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 493-ter cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the factual elements underlying the criticism and preventing the appellate judge from exercising their review.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIAROMONTE EDUARDO DANILO nato a BISCEGLIE il 20/11/1993 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Eduardo Danilo Chiaromonte; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso che contestano, rispettivamente, l'eccessivo discostamento della pena irrogata dal minimo edittale ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sono manifestamente infondati poiché i giudici di merito, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, da un lato hanno optato per un quantum di pena corrispondente al minimo edittale e dall'altro hanno riconosciuto le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. nella loro massima estensione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ap