Italian court dismisses appeal as generic and lacks specific grounds for reviewing sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Giusi Cacioppo inadmissible due to its generic nature. The appellant challenged the sentencing motivation regarding crimes under Articles 633 and 639-bis of the Penal Code but failed to specify the exact elements of the offense. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 633, 639-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements of the offense or the grounds for the criticism, thereby preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACIOPPO GIUSI nato a PALERMO il 30/11/1971 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giusi Cacioppo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui agli artt. 633,639-bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che la doglianza avente ad oggetto l'omessa esclusione della recidiva è manifestamente infondata atteso che detta circostanza aggravante non è stata contestata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 aprile 20