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Ordinanza — n. 18917/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as discretionary sentencing evaluation falls outside its jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18917/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Matteo Macchia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Macchia challenged the lower court's comparison of mitigating and aggravating circumstances, arguing generic mitigations should prevail over specific aggravations. The court rejected this, ruling that such discretionary sentencing evaluations are matters of merit and cannot be reviewed unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals against sentencing decisions regarding the balance of mitigating and aggravating circumstances are inadmissible as they involve discretionary merit judgments not subject to cassation review.

Parole chiave

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sentencing discretion mitigating circumstances aggravating circumstances cassation jurisdiction merit judgment infrazione alle norme della circolazione guida senza autorizzazione abuso della licenza e delle targhe

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCHIA MATTEO nato a NAPOLI il 03/01/2001 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Matteo Macchia; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, lamentando, in particolare, il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 aprile