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Ordinanza — n. 18916/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding prescription and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18916/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Concetta Romano inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court found the argument challenging the lack of prescription for the crime under Article 648 of the Penal Code manifestly unfounded because the contested recidivism was correctly applied as an aggravating circumstance under Article 99. Furthermore, the complaint regarding excessive sentencing was rejected as unfounded since the sentencing discretion falls within the trial court's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 648, 99, 157, 132, 133 cod. pen.; The court must consider recidivism for prescription periods regardless of its subvalence in sentencing, and sentencing discretion remains with the trial judge.

Parole chiave

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criminal prescription period recidivism aggravating circumstance sentencing discretion inadmissible appeal manifestly unfounded grounds recidiva nell'infrazione aggravamento della pena restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Concetta Romano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato essendo stata applicata la circostanza aggravante di cui all'art.
Art. 99, comma quarto, cod. pen.
per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato essendo stata applicata la circostanza aggravante di cui all'art. 99, comma quarto, cod.
Art. 157, comma terzo, cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
che espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen.) (Sez.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Concetta Romano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 69 cod. pen
che espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen.) (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO CONCETTA nato a NAPOLI il 21/04/1971 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Concetta Romano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato essendo stata applicata la circostanza aggravante di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.; che «ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente» (in motivazione la Corte ha evidenziato che detta interpretazione corrisponde al dettato dell'art. 157, comma terzo, cod. pen. che espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen.) (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899 - 01); considerato che la doglianza relativa all'eccessività della pena irrogata è manifestamente infondata poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano le pagg. 2-3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 apri