Italian court dismisses appeal claiming lack of prosecutor conclusions violates emergency pandemic law due to lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Alessio Marino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Marino argued that the failure of the Public Prosecutor to submit conclusions in the appellate trial violated emergency pandemic legislation. The court rejected this claim because established case law holds that such a defect cannot be invoked by the defense due to a lack of interest in enforcing the violated provision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137; In cases of emergency pandemic containment, the failure of the public prosecutor to formulate conclusions constitutes a general nullity, but this defect cannot be deduced by the defense due to lack of interest in the observance of the violated provision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO ALESSIO nato a NAPOLI il 11/08/1987 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Alessio Marino; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore Generale, non è consentito poiché tende ad ottenere enunciati di principio privi di effetti favorevoli per il ricorrente atteso che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, «in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ma tale vizio non può essere dedotto dalla difesa per carenza di interesse all'osservanza della disposizione violata» (Sez. 2, n. 44017 del 19/09/2023, Sharaf, Rv. 285346 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 aprile