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Ordinanza — n. 18912/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation under Article 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18912/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Refko Ahmetovic inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's failure to reclassify a crime from Article 648 to Article 622 of the Criminal Code, but the court found the arguments lacked novelty. The decision was based on the finding that the appeal merely reiterated points already rejected in the appellate judgment without providing a concrete, specific critique.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already rejected in the lower court without offering a specific, concrete, and argumentative critique of the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of novelty reiteration of arguments Criminal Procedure Code specific critique requirement motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione obbligo di articolare le censure

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen., non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Refko Ahmetovic; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 624 cod. pen
in quello di cui all'art. 624 cod. pen., non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC REFKO natq il 08/08/1980 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Refko Ahmetovic; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art. 624 cod. pen., non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 6-7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 aprile