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Ordinanza — n. 18911/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and evidence grounds for theft conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18911/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued against the conviction for theft and the application of recidivism rules, but the court found the arguments repetitive and legally unfounded. The court upheld the lower court's reasoning that subjective intent can be proven indirectly and that the recidivism calculation was correct.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: Appeals challenging factual reconstruction or recidivism application are inadmissible if they merely repeat lower court arguments without substantive legal critique or if the statutory calculation of prescription terms was correctly applied.

Parole chiave

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theft conviction recidivism application prescription terms subjective intent inadmissible appeal factual reconstruction costs award buona fede

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Pasquale Maisto; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 99 cod. pen.
268713 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso che denuncia la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato poiché il giudice di merito ha applicato la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Pasquale Maisto; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAISTO PASQUALE nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 19/09/1958 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pasquale Maisto; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge poiché, da un lato, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; dall'altro, risulta fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (cfr. pagg. 3 della sentenza impugnata ove correttamente sono stati ritenuti sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato ascritto all'odierno ricorrente), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente» (ex multis:

Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso che denuncia la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato poiché il giudice di merito ha applicato la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. e non quella di cui al secondo comma, come erroneamente sostenuto nel ricorso in esame; pertanto, poiché il calcolo dei termini di prescrizione è stato svolto in ossequio alle previsioni di legge, il giudice ha correttamente ritenuto non doversi ritenere il reato estinto per intervenuta prescrizione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il