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Ordinanza — n. 18908/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18908/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Alfonso Bevilacqua inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued against a fraud conviction and the court's assessment of evidence, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate court. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, reasoned critique required by law.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected in lower courts without providing specific, reasoned criticism, and if it attempts to re-evaluate evidence or logical reasoning which is precluded for the supreme court.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation preclusion of cassation reiteration of rejected grounds evaluation of evidence preclusion abbandono del procedimento per truffa motivi di cassazione lacune probatorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ALFONSO nato a NOCERA INFERIORE il 15/03/1987 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alfonso Bevilacqua; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa tentata, lamentando l'assenza degli elementi costitutivi, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 7-8 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità mediante un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa e al riconoscimento fotografico da questa effettuato, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5-6 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i