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Ordinanza — n. 18907/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific argumentation and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18907/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Antonio and Samuele Cortese inadmissible and ordered them to pay court costs. The court found the first appeal's claim regarding prescription time limits to be unfounded because it ignored a six-month and ten-day suspension period mandated by Law 103/2017. Furthermore, the second and third appeals were rejected for merely reiterating arguments already dismissed at the appellate level without providing specific, argumentative criticism, while the fourth appeal was dismissed for generic complaints lacking factual comparison. Consequently, the appeals were rejected as inadmissible, and the defendants were condemned to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: Appeals must be specific and argumentative; generic complaints or mere repetitions of rejected appellate grounds render them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of specific argumentation reiteration of rejected grounds prescription time limits suspension of terms non-punishability court costs ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Law 23 June 2017 n. 103
Art. 707 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133, comma primo, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
art. 707 cod. pen
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 19/2024
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CORTESE ANTONIO nato a MESSINA il 04/07/1984 CORTESE SAMUELE nato a MESSINA il 26/02/1997 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Antonio Cortese e Samuele Cortese; ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi ed inerente alla prescrizione è manifestamente infondato in quanto, oltre a 186 giorni di sospensione riconosciuti in sentenza e non contestati, non tiene conto dell'ulteriore periodo di sospensione del termine (nel caso in esame pari a mesi sei e giorni dieci) previsto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 (cosiddetta Legge Orlando), applicabile al caso in esame essendo stato il reato commesso il 25 settembre 2017, secondo quanto è stato stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19/2024 del 12 dicembre 2024; detto periodo di sospensione è quello intercorrente tra la data di scadenza del deposito della sentenza di primo grado - 13.11.2022 - e la data della sentenza impugnata; che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cortese Samuele, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, anche tenuto conto della presenza di precedenti penali per furto e lesioni personali, attestati dal certificato in atti; considerato che il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cortese Samuele, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che correttamente ritiene assente la particolare tenuità del fatto (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice, correttamente esercitati nel caso di specie e, pertanto, non sindacabili; ritenuto che con il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cortese Samuele ci si duole genericamente del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche senza alcun confronto con le ragioni esplicitate dalla Corte di appello a fg. 4 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto - con assorbimento di ogni altra considerazione difensiva, anche in relazione al contenuto delle memorie depositate - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am