Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability under Art. 636 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Masella inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the lower court failed to properly establish liability for the crime in Article 636 of the Penal Code, but the Court found the criticisms too generic and unrelated to the specific factual findings in the appealed judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 636 c.p.: The Court of Cassation holds that appeal grounds lacking specificity and failing to correlate with the complexity of the lower court's reasoning are inadmissible, as they do not constitute a valid argumentative critique of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASELLA GIUSEPPE nato a FORMIA il 19/03/1968 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; crp r
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Masella; lette le conclusioni scritte depositate dalla parte civile; letta la memoria depositata nell'interesse dell'imputato; ritenuto che i motivi di ricorso, che deducono il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 636 cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata (si vedano le pagg. 1 e 2 della motivazione della sentenza, dove è stata correttamente affermata la sussistenza dei singoli elementi costitutivi del delitto contestato, con analitica indicazione del materiale probatorio a supporto del giudizio di responsabilità e con esame della documentazione acquisita al dibattimento, non contraddetta da quanto sostenuto nella memoria, con produzione di sentenza che inerisce ad epoca successiva a quella presa in considerazione nel giudizio, sicché non può desumersene la regolarità della situazione di fatto dell'imputato nel periodo in contestazione) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 - 01; Sez. 2, n. 51551 del 04/1272019, Rocco, Rv. 278231 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che la parte civile ha depositato conclusioni tuttavia prive di qualunque argomentazione volta a confutare le censure difensive, senza alcun I. concreto apporto alla economia del giudizio e che, pertanto, non legittimano la condanna alle spese;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile. Così