Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific factual allegations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Antonio De Martino's appeal inadmissible and ordered him to pay all associated costs. The first ground was rejected because the alleged lack of maximum mitigating circumstances was factually incorrect, as they were already fully granted. The second ground was deemed generic and indeterminate under Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure because it failed to specify the factual elements underlying the criticism of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 642 cod. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to identify the specific factual elements upon which the criticism of the lower court's decision is based.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO ANTONIO nato a NAPOLI il 22/02/1972 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonio De Martino; letta la memoria depositata dalla parte civile; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento nella massima estensione delle già concesse circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato atteso che, dalla lettura della sentenza impugnata, emerge inequivocabilmente come le suddette attenuanti siano già state concesse nella loro massima estensione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 642 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge. Così deciso, il 10 a