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Ordinanza — n. 18902/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18902/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18902/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULTANA SALVATORE nato il 06/09/1995 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Salvatore Sultana; lette le note scritte depositate nel suo interesse; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., non sono consentiti perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, il giudice di appello ha correttamente applicato i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini dell'integrazione del dolo di ricettazione è sufficiente la non attendibile indicazione della provenienza della ricevuta (ex multis:

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 18902/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01); rilevato, pertanto — e con assorbimento di ogni altra argomentazione difensiva, anche in relazione al contenuto delle note scritte depositate - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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cognizione del ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione inutilizzabilità delle prove illecite impugnabilità della decisione di rinvio ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Salvatore Sultana; lette le note scritte depositate nel suo interesse; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULTANA SALVATORE nato il 06/09/1995 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Sultana; lette le note scritte depositate nel suo interesse; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., non sono consentiti perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, il giudice di appello ha correttamente applicato i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini dell'integrazione del dolo di ricettazione è sufficiente la non attendibile indicazione della provenienza della ricevuta (ex multis:

Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01); rilevato, pertanto — e con assorbimento di ogni altra argomentazione difensiva, anche in relazione al contenuto delle note scritte depositate - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10