Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18901/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic and procedurally barred by plea agreement. The court rejects generic appeals and procedural bars. The court dismisses appeals as generic and procedurally barred. The court dismisses appeals as generic and procedurally barred.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18901/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants challenged the lower court's reasoning on liability and sentencing, but the court found their arguments too generic and failed to address the specific motivations provided. Furthermore, one appellant had already settled the appeal process through a plea agreement, which legally barred him from raising specific defenses regarding liability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals must be specific and timely; a plea agreement bars subsequent challenges to liability, and generic arguments fail to meet admissibility requirements.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals generic arguments plea agreement procedural bar liability defense immunità parziale recupero delle spese esecutive condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Letti i ricorsi di Francesco Oliva, Mirko Schiavone e Francesco Grippa; ritenuto che il primo motivo di ricorso di Francesco Grippa non è consentito, avendo egli definito il processo di appello attraverso la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
pen., con rinuncia ai motivi volti a censurare l'affermazione di responsabilità e, con essa, l'applicazione di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Letti i ricorsi di Francesco Oliva, Mirko Schiavone e Francesco Grippa; ritenuto che il primo motivo di ricorso di Francesco Grippa non è consentito, avendo egli definito il processo di appello attraverso la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., con rinuncia ai motivi volti a censurare l'affermazione di responsabilità e, con essa, l'applicazione di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OLIVA FRANCESCO nato a TARANTO il 21/05/1975 SCHIAVONE MIRKO nato a TARANTO il 06/06/1989 GRIPPA FRANCESCO nato a GROTTAGLIE il 05/04/1981 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Francesco Oliva, Mirko Schiavone e Francesco Grippa; ritenuto che il primo motivo di ricorso di Francesco Grippa non è consentito, avendo egli definito il processo di appello attraverso la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai motivi volti a censurare l'affermazione di responsabilità e, con essa, l'applicazione di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; che, quanto ai restanti motivi proposti dagli altri ricorrenti, con i quali si denuncia la illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio, essi risultano del tutto generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che ha esplicitato le ragioni del suo convincimento non venendo intaccata dalle censure difensive (cfr. fgg. 37 e segg.) rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che la parte civile ha depositato conclusioni tuttavia prive di qualunque argomentazione volta a confutare le censure difensive, senza alcun concreto apporto alla economia del giudizio e che, pertanto, non legittimano la condanna alle spese;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese ostenuteidella parte civile. Così deciso, il 10