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Ordinanza — n. 18900/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific argumentation regarding attempted money laundering liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18900/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal by Carmelo Zisa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Zisa argued that the lower court erred in finding liability for attempted money laundering under Article 648 of the Penal Code, claiming a lack of specific reasoning. The court rejected these grounds as mere repetitions of arguments already dismissed by the Court of Appeal, noting that the appellate judge correctly applied established case law requiring only an untrustworthy indication of fund origin to establish intent.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing a specific, argumentative critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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attempted money laundering lack of specific argumentation inadmissible appeal reiteration of grounds subjective element intent fund origin indication court costs and fine motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Carmelo Zisa; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Carmelo Zisa; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643
Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZISA CARMELO nato a VITTORIA il 13/10/1971 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carmelo Zisa; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., non sono consentiti perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 1-2 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, il giudice di appello ha correttamente applicato i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini dell'integrazione del dolo di ricettazione è sufficiente la non attendibile indicazione della provenienza della ricevuta (ex multis:

Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 apr