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Ordinanza — n. 18898/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and infounded excessive penalty claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18898/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Umberto Giordano inadmissible and ordered him to pay costs. The first ground was rejected as generic because it merely repeated arguments already dismissed by the lower court without new specificity. The second ground regarding excessive sentencing was found infounded because the appellate judges correctly exercised their discretionary power in grading the penalty without arbitrariness. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to pay procedural expenses and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack correlation with the contested decision, or if the claim of excessive sentencing is infounded as the penalty grading falls within the judge's discretionary power.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds discretionary sentencing continuing crimes penalty increase Cassa delle ammende lack of specificity reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO UMBERTO nato a EBOLI il 06/09/1963 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Umberto Giordano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i delitti ascritti all'odierno ricorrente, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (cfr. pagg. 4- 5) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato che il secondo motivo di ricorso che denuncia l'eccessività dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita dalla legge (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 aprile 2025 Il Consigliere estensore I