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Ordinanza — n. 18897/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding recidiva application for satellite crime due to contested nature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18897/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Rosario Di Mariano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly applied recidiva rules to both the main and satellite crimes. The court rejected this, noting the appellate judge correctly considered the contested recidiva status in determining the penalty increase.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 62 c.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court correctly applies recidiva rules to a satellite crime where the recidiva remains contested in the current proceedings.

Parole chiave

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recidiva satellite crime appellate court error inadmissible appeal penalty increase contested recidiva recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 62 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIANO ROSARIO nato a PALERMO il 27/01/1972 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rosario Di Mariano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva sia al reato oggetto di sentenza passata in giudicato sia a quello oggetto del presente procedimento, è manifestamente infondato avendo il giudice di appello correttamente considerato, nella determinazione dell'aumento per il reato-satellite, la recidiva che risulta contestata anche in questa sede oltre che nel procedimento relativo al reato unito in continuazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 aprile 2025