Cassation appeal against agreed penalty sentence dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bucci Margherita inadmissible. The appellant challenged the agreed penalty sentence on general grounds of lack of motivation, arguing a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals against agreed sentences are strictly limited to specific statutory grounds, such as the defendant's will or legal qualification, and that general complaints about the reasoning are no longer admissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p. Appeals against agreed penalty sentences are admissible only for specific statutory grounds; general complaints regarding the lack of motivation or reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Bucci Margherita, nata a Città di Castelloil 07/11/1983 avverso la sentenza del Tribunale di Perugia del 17/10/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti RITENUTO IN FATTOE IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Perugia , sull’accordo delle parti , applicava a Bucci Margherita,per i reati di cui a gli ar t t. 81 c.p., 73 , comma 1 , d.P.R. 309/1990,la pena di mesi 4 di reclusione e 1.000,00 euro di multa, quale aumento in continuazione con la sentenza del GUP di Perugia n. 717 del 11/11/2021, irrevocabile.
2. Avverso tale sentenza l’imputata propone ricorso per cassazione, in cui si lamenta violazione di legge con riguardo alla ritenuta inapplicabilità dell’articolo 129 c.p.p.e alla mancanza di motivazione.
3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. -disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In relazione al proposto generico motivo di censura, è nozione consolidata che l’applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (ex multis, Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Moretti, Rv. 269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761). Va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l’insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ma l’eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall’imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo econtraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex multis, ad es.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissatain euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l’1