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Ordinanza — n. 18887/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against building code penalties, rejecting post-crime conduct mitigation due to substantial illegal construction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18887/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeal by Salvatore Mazzurco and Lucia Di Giorgio inadmissible regarding their conviction for illegal building works. The defendants argued that their subsequent conduct to regularize the title should trigger the non-punishment clause of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this, ruling that the physical scale of the construction and the violation of multiple regulations outweighed the mitigating post-crime behavior.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 93, 95 D.P.R. 380/2001: The subsequent conduct of the accused does not automatically grant non-punishment for illegal building if the intervention's physical scale and the violation of multiple norms indicate a lack of particular minor nature.

Parole chiave

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illegal building works Article 131-bis Penal Code subsequent conduct mitigation urban planning violations non-punishment clause Cassation inadmissibility seismic safety norms denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Questa Corte ritiene, ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod.
Art. 93, 95 D.P.R. 380/2001
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
d.lgs. n. 150/2022
art. 131-bis cod. pen
Questa Corte ritiene, ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.
articolo 131-bis cod. pen
Fattispecie concreta non paragonabile a quella in esame, in cui i giudici hanno escluso in radice l’applicabilità dell’articolo 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44348 del 25/09/2024, Giamprini
nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche(Sez. 3, n. 44348 del 25/09/2024, Giamprini, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 33101 del 2024, Castellano
44348 del 25/09/2024, Giamprini, n.m.; Sez. 3, n. 33101 del 2024, Castellano, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso
33101 del 2024, Castellano, n.m.; Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv.
Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, P.m. in proc. Derossi
Rammenta inoltre – con esplicito riferimento al caso oggi scrutinato - che, secondo la giurisprudenza di questa Corte(Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, P.m. in proc. Derossi, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA suiricorsi propost i da 1. Mazzurco Salvatore , nat o a Corleone il 0 9 /0 7 /197 5 ;

2. Di Giorgio Lucia , nat a a Corleone il 31/05/1977 ; avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 11/07/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti RITENUTO IN FATTOE IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Palermoconfermava la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 14/11/2023, che aveva condannato Mazzurco Salvatore e Di Giorgio Lucia alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 4.000,00 di ammendaciascuno, per i reati di cui all’articolo 44, lettera c), 93-95 d.P.R. 380/2001.

2. Avverso tale sentenza gli imputat i ha nno proposto ricorso congiunto per cassazione , lamentando violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bisin ragione della condotta post factum.

3. I ricorsisono inammissibili. Questa Corte ritiene, ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche(Sez. 3, n. 44348 del 25/09/2024, Giamprini, n.m.; Sez. 3, n. 33101 del 2024, Castellano, n.m.; Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586 –01, n.m.; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Rv. 265450 -01),che la consistenza dell'intervento abusivo -data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimentiautoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento; dall'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti;

6. dalla totale assenza di titolo abilitativo o dal grado di difformità dallo stesso. Inoltre, in relazione alla fattispecie di cui agli artt. 93 e 95 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, la particolare tenuità del fatto va verificata tenendo conto del bene giuridico protetto e dell'interesse sotteso alla specifica disposizione incriminatrice, consistente nella tutela della pubblica incolumità dal rischio sismico (Sez. 3, n. 783 del 20/04/2017, dep. 11/01/2018, Rv 271865). Si è anche ritenuto (Sez. 3, n. 33414 del 04/03/2021, Riillo, Rv. 282328 -01)che il principio di diritto dianzi menzionato trova applicazione soprattutto nei casi in cui la consistenza dell'opera abusivamente realizzata non sia tale da escludere, di per sé, la natura esigua del danno o del pericolo di danno agli interessi tutelati dalle norme in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica.

Ma quandola consistenza dell'opera è tale da escludere in radice l'esiguità del danno o del pericolo, correttamente il giudice può escludere la applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-biscod. pen. ( f attispecie relativa ad un fabbricato a due piani in cemento armato, in zona sismica e totalmente abusivo). Nel caso in esame, la Corte di appello a pag. 3 precisa che la consistenza dell’intervento, per tipologie, dimensioni e caratteristiche costruttive(in particolare la chiusura del preesistente terrazzo scoperto e l’aumento dell’altezza del locale ripostiglio, nonché la dismissione di un preesistente solaio con aumento della superficie calpestabile e del volume dell’edificio)era tale da escludere l’applicabilità della speciale causa di non punibilità invocata.

Rammenta inoltre – con esplicito riferimento al caso oggi scrutinato - che, secondo la giurisprudenza di questa Corte(Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, P.m. in proc. Derossi, Rv. 265450 – 01 ), « indice sintomatico della non particolare tenuità del fatto è … la contestuale violazione di più disposizioni quale conseguenza dell'intervento abusivo, come nel caso in cui siano violate, mediante la realizzazione dell'opera, anche altre 13 disposizioni finalizzate alla tutela di interessi diversi (si pensi alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche, di opere in cemento armato, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, a quelle relative alla fruizione delle aree demaniali)».

Tale motivazione, niente affatto illogica, fa anzi buon governo dei principi dianzi evidenziati; tanto basta per considerare manifestamente infondata la doglianza. La pronuncia citata dal ricorrente, secondo cui la più ampia e più favorevole disciplina dell'art. 131-biscod. pen. introdotta dalla c.d. riforma «Cartabia» (d.lgs. n. 150/2022), la quale ha fatto emergere un nuovo elemento valutabile ai fini dell'applicazione dell'istituto,costituito dalla «condotta susseguente al reato»,può trovare applicazione anche ai reati edilizi, applicava in concreto la causa di non punibilità alla luce della «modestiaintrinseca dell'intervento edilizio in oggetto (minimo aumento della superficie utile abitabile, rilevato anche dalla sentenza rescindente della cassazione, laddove, quanto all'estensione dell'abuso, era stato riconosciuto l'errore con cui i primi giudici d'appello avevano confuso i metri cubi con i metri quadri)»; sia in considerazione della condotta susseguente al reato (elemento in precedenza non valutabile ai presenti fini), avuto riguardo all'istanza di regolarizzazione del titolo edilizio presentata dall'imputata successivamente allarealizzazione dei lavori.

Fattispecie concreta non paragonabile a quella in esame, in cui i giudici hanno escluso in radice l’applicabilità dell’articolo 131-bis cod. pen. in ragione della entità dell’intervento edilizio.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità deiricorsi. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00per ciascun ricorrente. P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am