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Ordinanza — n. 18886/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's voluntary withdrawal of the appeal before the hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18886/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Okonkwo Joseph Chinonso inadmissible because the appellant voluntarily withdrew the request before the hearing date. The appellant had previously been convicted of a crime involving a prison sentence and a fine, but chose to abandon the appeal process. Consequently, the court ordered the appellant to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.; The appeal is inadmissible if the appellant voluntarily withdraws the request before the hearing, resulting in a declaration of inadmissibility due to the appellant's own will.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal inadmissibility of cassation procedural waiver court costs and fine penal procedure rules recidiva nell'infrazione imputazione per reati di stupefacenti ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso (trasmessa tramite PEC in data 11/02/2025) sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, pervenuta prima dell'udienza di discussione.
Sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da ALDO ACETO - Presidente - Ord. n. sez. 6317/2025 ALESSIO SCARCELLA CC - 11/04/2025 ALBERTO GALANTI - Relatore - R.G.N. 40813/2024 MARIA BEATRICE MAGRO FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Okonkwo Joseph Chinonso, nato in Nigeria l’11/04/1989, avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 14/12/2023 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Prato in data 18/04/2023, che aveva condannato Okonkwo Joseph Chinonso per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, la pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione e 20.000,00 euro di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta, con un primo motivo, di legge e vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto e, con un secondo motivo, violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso (trasmessa tramite PEC in data 11/02/2025) sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, pervenuta prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, la condanna dello stesso al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 18886/2025 Roma, lì, 20/05/2025 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/04/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente ALBERTO GALANTI ALDO ACETO