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Ordinanza — n. 18885/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it cannot re-evaluate facts or grant generic mitigating circumstances already recognized by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18885/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the appellate court failed to consider physical similarities to the actual perpetrator and overlooked generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because cassation review is limited to legal errors, not factual re-evaluation, and the mitigating circumstances had already been granted by the lower tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or grant mitigating circumstances already recognized by the court of first instance, as such powers belong exclusively to the trial judge.

Parole chiave

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cassation review limits factual re-evaluation prohibition generic mitigating circumstances appellate court authority inadmissible appeal circostanza attenuante partecipazione al reato impatto visivo

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Paonne Gabriele nato a Cinquefrondi il 14/10/1995 avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diGabriele Paonne; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza in data 16 febbraio 2018 del Tribunale di Palmi con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Paonne in relazione al contestato reato di rapina aggravata commesso in data 9 agosto 2016. Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo:

a) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’identificazione dell’imputato quale autore dell’azione delittuosa, non avendo la Corte di appello tenuto conto di elementi significativi quali il fatto che l’imputato ha un fratello del tutto a lui simile per sagoma, corporatura e gestualità e che il rapporto tra l’imputato e la madre, che ha sostanzialmente reso dichiarazioni ritenute confortanti l’affermazione della penale responsabilità del Paonne, era conflittuale;

b) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. da 3 a 6 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Considerato poi che il secondo motivo di ricorso nel quale si lamenta il mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in quanto dette circostanze sono state già riconosciute al Paonne dal Tribunale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C