Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifest lack of foundation regarding recidivism reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had affirmed the appellant's liability for aggravated robbery and voluntary injuries, specifically addressing the contested aggravating circumstance of repeated recidivism. The court found the appeal manifestly unfounded because the lower court properly reasoned that similar crimes committed within three days demonstrated heightened dangerousness and criminal correlation with prior convictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, as demonstrated when the lower court has sufficiently motivated the application of an aggravating circumstance of repeated recidivism by linking similar acts committed in a short timeframe to the appellant's established dangerousness and prior criminal history.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Martinas Luca Gabriel (cui053ZFT9) nato in Romania il 22/08/1997 avverso la sentenza del 02/07/2024 della Corte d'appello di Perugia
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diLuca Gabriel Martinas; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza in data 24 gennaio 2024 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Terni con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Martinas in relazione ai contestati di rapina aggravata e di lesioni personali volontarie (artt. 628, commi 1 e 3, n. 3-quinquies, 582, 585, in relaz. agli artt. 576 n. 1 e 61 n. 2, cod. pen.) ai danni di Dorotea Spisani, di rapina e di lesioni personali volontarie (artt. 628, comma 1, 582, 585, in relaz. agli artt. 576 n. 1 e 61 n. 2, cod. pen.) ai danni di Carmela Vendetti e di rapina aggravata (art. 628, commi 1 e 3, n. 3-quinquies, cod. pen.) ai danni di Maria Petriachi, reati commessi i primi due il 29 maggio 2023 e gli altri il 27 maggio 2023.
Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione per non avere i Giudici compiutamente motivato sull’applicazione della contestata circostanza aggravante della recidiva reiterata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato. Risulta infatti che la Corte territoriale (v. pag. 2 della sentenza impugnata) ha debitamente motivato, nel rispetto dei principi di diritto che regolano la materia, in ordine alla ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la contestata circostanza aggravante della recidiva evidenziando che la reiterazione nell'arco di tre giorni di fatti del tutto simili rafforza il giudizio di pericolosità accentuata di cui ciascun episodio è rivelatore e, al contempo, evidenzia la correlazione criminogena, in accentuazione, con la commissione di reati contro il patrimonio per il quale l'imputato era già stato condannato con due precedenti sentenze irrevocabili, l'ultima delle quali anteriore al quinquennio.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell