Cassation court dismisses appeal claiming excessive penalty increases for continued crimes due to lack of specific reasoning per Pizzone precedent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mattia Bazzucchi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bazzucchi challenged the appellate court's confirmation of his criminal liability for extortion, misuse of payment cards, and aggravated damage, arguing the penalty increases for continued crimes were excessive under Article 81 of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that the lower courts correctly applied the 'Pizzone' precedent by implicitly satisfying the motivation requirement for each satellite offense when dealing with homogeneous crimes, and noted the appeal lacked specific factual arguments to support the alleged excessiveness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: The obligation to provide specific reasoning for the increase in penalty for each satellite offense in a continued crime is implicitly fulfilled when offenses are homogeneous and mathematical precision is impossible, provided the overall increase is not illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bazzucchi Mattia nato a Assisi il 22/10/1990 avverso la sentenza del 09/07/2024 della Corte d'appello di Perugia
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diMattia Bazzucchi; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza in data 7 dicembre 2023 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Bazzucchi in relazione ai contestati reati di estorsione continuata, utilizzo indebito di carta di pagamento e danneggiamento aggravato, commessi in un arco temporale dal maggio 2023 all’agosto dello stesso anno. Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’art. 81 cpv. cod. pen. per eccessività degli aumenti sanzionatori apportati a titolo di continuazione.
Considerato che il motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell’aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno debitamente risposto alle doglianze sollevate al riguardo dalla difesa dell’imputato, congruamente spiegando (v. pag. 3 della sentenza impugnata) le ragioni dell’irrogato trattamento sanzionatorio all’imputato anche per effetto della continuazione tra i fatti- reato in contestazione; che a fronte delle non illogiche argomentazioni che con specifico riferimento a ciascuno dei singoli reati interessati dal vincolo della continuazione sono state poste a base del complessivo aumento di pena stabilito ai sensi dell’art. 81 cod. pen., deve anche evidenziarsi come i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione della regola di giudizio in tema di reato continuato stabilita dalle Sezioni Unite "Pizzone" di questa Corte (Sez.
U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01), dovendosi ritenere che l’obbligo motivazione con riferimento all’entità dell’aumento per ogni singolo reato satellite sia stato implicitamente assolto (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l’esattezza di una pena secondo criteri matematici, considerato l’obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base; che sul punto il ricorso è altresì del tutto generico essendosi la difesa del ricorrente limitata a richiamare principi di diritto in materia di determinazione del trattamento sanzionatorio senza indicare alcun elemento di fatto od inerente alla personalità dell’imputato per sostenere l’eccessività di tale determinazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor