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Ordinanza — n. 18875/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to timely withdrawal by the defendant under Article 591 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18875/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense counsel formally withdrew the case on April 23, 2025. Although the defendant had initially argued that the lower court erred by failing to order a forensic examination to prove the counterfeit nature of the goods, this procedural objection was abandoned before the final ruling. Consequently, the court applied Article 591 of the Criminal Procedure Code to dismiss the appeal and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant renders the appeal inadmissible, resulting in a declaration of inadmissibility and the imposition of procedural costs and a fine.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility declaration Criminal Procedure Code court costs penal responsibility contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite vendita sopra campione

Disposizioni normative citate

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Art. 591 cod. proc. pen.
Rilevato peraltro che con atto datato 23 aprile 2025, il difensore dell’imputato, munito di idonea procura speciale, ha rinunciato tempestivamente al ricorso, con la conseguenza che ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen. deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod.
art. 591 cod. proc. pen
Rilevato peraltro che con atto datato 23 aprile 2025, il difensore dell’imputato, munito di idonea procura speciale, ha rinunciato tempestivamente al ricorso, con la conseguenza che ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462
(Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 – 02).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Wajih Mustapha nato in Marocco il 02/02/1980 avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte d'appello di Catanzaro

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diMustapha Wajih; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza in data 28 marzo 2022 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Wajih in relazione ai contestati reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. consumati in data 6 novembre 2017. Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in quanto la decisione sarebbe stata assunta senza il previo espletamento di un accertamento peritale che consentisse di affermare con assoluta certezza che i beni posti in vendita dall’imputato fossero realmente contraffatti, ciò in quanto il principale teste di accusa si è limitato a riferire che detti beni erano “presumibilmente” contraffatti.

Rilevato peraltro che con atto datato 23 aprile 2025, il difensore dell’imputato, munito di idonea procura speciale, ha rinunciato tempestivamente al ricorso, con la conseguenza che ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen. deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 – 02).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm