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Ordinanza — n. 18874/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on money laundering conviction, rejecting argument that vehicle transfer alone constitutes the crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18874/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible against a conviction for money laundering involving the transfer of a quadricycle. The defense argued that mere vehicle transfer without data modification could not constitute the crime and questioned the subjective element of the offense. The court rejected these claims as groundless reiterations of lower court findings, affirming that transferring a stolen item to obscure its origin satisfies the legal definition of laundering.

Regesto Legislator

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Artt. 648 e 648-bis cod. pen.; The transfer of a stolen item to a different location, even without altering identification data, constitutes money laundering if it hinders the factual identification of its criminal origin.

Parole chiave

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money laundering vehicle transfer criminal liability subjective element cassation inadmissibility identification of origin judicial review limits occultamento di beni

Disposizioni normative citate

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Artt. 648 e 648-bis cod. pen.
a) violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 648-bis cod. pen. avendo i Giudici del merito errato nel ritenere che il mero trasferimento di un veicolo da un soggetto ad altro soggetto possa costituire il reato di riciclaggio non comportando tale attività la modificazione dei dati identificativi del bene;
art. 648-bis cod. pen
La Corte territoriale nel qualificare la condotta dell'imputato come violazione dell’art. 648-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020, Aatifi
ha infatti fatto corretta applicazione del principio secondo il quale «Integra il delitto di riciclaggio anche il mero trasferimento di un bene da un luogo ad un altro, ove idoneo a rendere di fatto più difficoltosa l'identificazione della sua provenienza delittuosa» (Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020, Aatifi, Rv.
Sez. 1, sent. n. 12726 del 28/09/1988, Alberto
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Grisolia Rocco nato a Castrovillari il 22/09/1970 avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte d'appello di Reggio Calabria

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diRocco Grisolia; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza in data 19 aprile 2021 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Grisolia in relazione al contestato reato di concorso nel riciclaggio di un quadriciclo (artt. 110, 648-bis cod. pen.) consumato fino al 7 ottobre 2010. Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo:

a) violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 648-bis cod. pen. avendo i Giudici del merito errato nel ritenere che il mero trasferimento di un veicolo da un soggetto ad altro soggetto possa costituire il reato di riciclaggio non comportando tale attività la modificazione dei dati identificativi del bene;

b) vizi di motivazione in relazione alla configurabilità dell’elemento soggettivo del reato in contestazione. Considerato che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con una motivazione congrua e logica corrispondente ai principi di diritto che regolano la materia. La Corte territoriale nel qualificare la condotta dell'imputato come violazione dell’art. 648-bis cod. pen. ha infatti fatto corretta applicazione del principio secondo il quale «Integra il delitto di riciclaggio anche il mero trasferimento di un bene da un luogo ad un altro, ove idoneo a rendere di fatto più difficoltosa l'identificazione della sua provenienza delittuosa» (Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020, Aatifi, Rv. 279586 – 01).

La Corte territoriale ha altresì adeguatamente motivato in ordine alla ricorrenza in capo all’imputato dell’elemento soggettivo del reato in contestazione (v. pag. 7 della sentenza impugnata) e va solo ricordato che, che come ha già avuto modo di precisare già in tempi remoti questa Corte Suprema, “ai fini dell'accertamento dell'elemento psicologico del soggetto agente, essendo la volontà ed i moti dell'anima interni al soggetto, essi non sono dall'interprete desumibili che attraverso le loro manifestazioni, ossia attraverso gli elementi esteriorizzati e sintomatici della condotta.

… Ne deriva che i singoli elementi e quindi anche quelli soggettivi attraverso cui si estrinseca l'azione, inerenti al fatto storico oggetto del giudizio, impongono una loro analisi la quale, essendo pertinente ad elementi di fatto, costituiscono appannaggio del giudizio di merito, non di quello della legittimità che può solo verificare la inesistenza di vizi logici, la correttezza e la compiutezza della motivazione, l'assenza di errori sul piano del diritto, così escludendosi in tale sede un terzo riapprezzamento del merito” (Sez. 1, sent. n. 12726 del 28/09/1988, dep. 1989, Alberto, Rv. 182105).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila