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Ordinanza — n. 18871/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to fact-based complaints and failure to raise Art. 131-bis at appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18871/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Angelica Bevilacqua inadmissible, ordering her to pay costs. The appellant challenged the conviction for robbery based on factual disputes regarding the victim's credibility and the nature of the threat, as well as a violation of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these arguments because complaints about factual credibility cannot be raised in cassation unless there are manifest contradictions, and the specific charge regarding the threat was not properly deduced as an appeal ground.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen. Appeals to the Court of Cassation based on mere factual disagreements regarding the credibility of the victim or the sufficiency of the threat are inadmissible, as such issues belong to the trial court's exclusive domain unless manifest contradictions exist.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual credibility Article 131-bis appeal grounds criminal liability minaccia nel diritto penale timore pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
pen., non è consentito in sede di legittimità poiché, oltre ad essere caratterizzato da assoluta genericità per indeterminatezza, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, cod.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., esso non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., esso non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bevilacqua Angelica nata a Cosenza il 13/05/1976 avverso la sentenza del 01/10/2024 della Corte d'appello di Catanzaro

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diAngelica Bevilacqua; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza in data 19 novembre 2021 del Tribunale di Crotone con la quale era stata affermata la penale responsabilità della Bevilacqua in relazione al contestato reato di concorso in rapina (artt.110, 628 cod. pen.) consumato in data 25 agosto 2007. Rilevato che la difesa dell’imputata ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo violazione di legge e vizi di motivazione alla luce della inattendibilità per contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla persona offesa oltre che per l’inidoneità della minaccia asseritamente proferita dalla Bevilacqua ad incutere timore nella persona offesa, nonché per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.

Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di rapina e, conseguentemente, la configurabilità del reato stesso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto avendo i Giudici del merito indicato con motivazione congrua e logica le ragioni (v. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) per le quali hanno ritenuto provato che l’azione delittuosa oggetto di contestazione è stata posta in essere dall’imputata; che, in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241), vizio nel caso di specie non riscontrato; che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965); che di conseguenza corretta risulta essere la qualificazione giuridica della condotta dell’imputata consentendo la stessa di integrare gli elementi oggettivo e soggettivo del contestato reato di rapina; considerato altresì che il motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità poiché, oltre ad essere caratterizzato da assoluta genericità per indeterminatezza, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, cod. proc. pen., esso non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1 e 2).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr