Cassation appeal dismissed for being generic and lacking specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Davide De Bartolomeo Antonante inadmissible and ordered him to pay court costs. The defense argued that lower courts failed to analyze the evidence, but the Court found the appeal generic and lacking specific grounds. Consequently, the appeal was rejected because it did not identify the specific legal errors for the higher court to review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if it is entirely generic and fails to indicate the specific elements underlying the criticism, preventing the reviewing judge from identifying the grounds for the challenge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: De Bartolomeo Antonante Davide nato a Taranto il 11/10/1998 avverso la sentenza del 21/11/2024 della Corte d'appello di Milano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diDavide De Bartolomeo Antonante; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 22 settembre 2023 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del De Bartolomeo Antonante in relazione al contestato reato di concorso in truffa (artt. 110, 640 cod. pen.) commesso in Milano il giorno 11 luglio 2018. Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza stessa non avendo i Giudici territoriali analiticamente valutato il compendio probatorio. Considerato che il ricorso è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vadano le pagg. 5 e 6), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così