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Ordinanza — n. 18793/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for receiving stolen car due to insufficient value and lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18793/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the stolen vehicle's poor condition and low value should have triggered statutory mitigation, alongside generic behavioral mitigating factors. The court rejected these claims, noting the vehicle's value alone precluded the specific mitigation and that the lower court's reasoning on generic mitigating factors was sufficient and legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 648 comma 4 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected on appeal without providing specific, argumentative criticism, and that the lower court's refusal of mitigating circumstances is valid if based on relevant factors like the value of the stolen goods.

Parole chiave

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receiving stolen goods mitigating circumstances value of stolen vehicle inadmissible appeal Cassation procedure penal responsibility court costs circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 648 comma 4 cod. pen.
a) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma 4, cod.
Art. 62-bis cod. pen.
ed altrettanto è a dirsi con riguardo alle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
283340 - 01) ma anche altri elementi emergenti dall’analisi dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. ed altrettanto è a dirsi con riguardo alle circostanze attenuanti di cui all’art.
art. 648 cod. pen
a) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma 4, cod.
art. 133 cod. pen
283340 - 01) ma anche altri elementi emergenti dall’analisi dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
ed altrettanto è a dirsi con riguardo alle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza
3 della impugnata sentenza, ove correttamente i giudici di appello hanno ritenuto che il valore di duemila euro del bene ricettato sia di per sé sufficiente ad escludere l’operatività della attenuante de qua, in linea con quanto affermato, ex multis, da Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pengili Rudolf nato in Albania il 04/05/1972 avverso la sentenza del 28/06/2024 della Corte d'appello di Brescia

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diRudolf Pengili; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza in data 9 febbraio 2023 del Tribunale di Bergamo con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Pengili in relazione al contestato reato di ricettazione di un’autovettura di provenienza furtiva (art. 648 cod. pen.), accertato in data 20 marzo 2018. Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo:

a) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen. non avendo la Corte territoriale tenuto conto che il veicolo in contestazione era in pessime condizioni e di modesto valore ed essendo del tutto irrilevante il fatto che il veicolo all’atto del rinvenimento (nel garage dell’imputato) da parte dei Carabinieri presentava la targa parzialmente coperta;

b) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero comunque potuto essere riconosciute all’imputato a causa del positivo comportamento processuale tenuto dallo stesso. Considerato che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

In ogni caso la Corte territoriale, per spiegare le ragioni del mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti risulta avere reso una motivazione congrua e rispettosa dei principi di diritto che regolano la materia, richiamando, con riguardo alla circostanza di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen. non solo il valore del bene oggetto di ricettazione (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove correttamente i giudici di appello hanno ritenuto che il valore di duemila euro del bene ricettato sia di per sé sufficiente ad escludere l’operatività della attenuante de qua, in linea con quanto affermato, ex multis, da Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01) ma anche altri elementi emergenti dall’analisi dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. ed altrettanto è a dirsi con riguardo alle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in