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Ordinanza — n. 18785/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against robbery conviction due to preclusion on factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18785/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Denise Floriani inadmissible and ordered her to pay court costs. Floriani argued that the lower courts mischaracterized her conduct as robbery by failing to prove she used violence against the victim. The court rejected this claim, noting that the law prohibits the cassation court from re-evaluating factual findings made by the trial and appellate courts.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; The cassation court cannot re-evaluate the factual findings of the lower courts and must declare appeals challenging the factual basis of a conviction inadmissible.

Parole chiave

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preclusion principle factual re-evaluation robbery conviction cassation jurisdiction violation of law accuse di truffa difesa penale risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Floriani Denise nata a Padova il 11/08/1990 avverso la sentenza del 18/09/2024 della Corte d'appello di Trieste

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diDenise Floriani; Rilevato che la Corte di appello di Trieste con la sentenza sopra indicata, previo riconoscimento all’imputata della circostanza attenuante del fatto di lieve entità e conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la sentenza in data 11 maggio 2022 con la quale il Tribunale della medesima città aveva affermato la penale responsabilità della Floriani in relazione al reato di concorso in rapina impropria (artt. 110, 628, comma 2, cod. pen.) rilevato che la difesa dell’imputata ricorre avverso la predetta sentenza deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta dell’imputata dato che dalle risultanze dibattimentali non risulterebbe provato l’uso di violenza da parte della Floriani nei confronti della persona offesa Marchiori; considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento anche con riguardo alla parte violenta della condotta (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; che, di conseguenza, giuridicamente corretta risulta la qualificazione del fatto contestato all’imputata come rapina impropria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa