Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18781/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of theft complaint is fatal to money laundering conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18781/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Valentina Giudicessa inadmissible regarding her conviction for money laundering. The defense argued that the lower court failed to acquit her due to the absence of a theft complaint, which is a prerequisite for theft. The court rejected this, ruling that money laundering is prosecutable ex officio even when the underlying theft lacks a complaint or is unpunishable.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648 cod. pen.; The crime of money laundering exists even when the presupposed offense of theft is unpunishable due to lack of a complaint.

Parole chiave

Generato dall'IA
money laundering theft complaint ex officio prosecution criminal appeal inadmissible appeal ricettazione ricompensa ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso
Sez. 2, n. 22555 del 09/06/2006, Rinaldi
Sez. 2, n. 22555 del 09/06/2006, Rinaldi, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Giudicessa Valentina nata a Roma il 23/06/1979 avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte d'appello di Roma

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diValentina Giudicessa; Rilevato che la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città in data 2 novembre 2023 con la quale l’imputata era stata dichiarata responsabile in concorso con Alessandra Giudicessa del reato di ricettazione di un assegno di provenienza furtiva, accertato in Roma il 31 marzo 2015; che, la difesa della ricorrente ha dedotto vizi di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata assoluzione dell’imputata per difetto di querela del reato di furto quale reato presupposto di quello di ricettazione; che il ricorso è manifestamente infondato in quanto il reato oggetto del presente processo è quello di ricettazione, procedibile d’ufficio, e che la suddetta doglianza risulta in contrasto con quanto stabilito dall’ultimo comma dell’art. 648 cod. pen., secondo cui «Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto»; che, al riguardo, questa Corte già avuto modo reiteratamente di chiarire che «Il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto sia quello di furto e lo stesso non sia punibile per difetto di querela» (Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso, Rv. 276668 – 01;

Sez. 2, n. 22555 del 09/06/2006, Rinaldi, Rv. 234653 – 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme