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Ordinanza — n. 18778/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals regarding sentencing and non-punishment claims as issues already resolved by prior Cassation rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18778/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Salvatore Fiore and Antonio Mangano inadmissible. The defense argued for generic mitigating circumstances and a cause of non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that these issues were no longer pending because the prior Cassation decision had already addressed the sentencing adjustments and confirmed the defendants' criminal responsibility.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals challenging sentencing discretion or non-punishment grounds are inadmissible when the core issue of criminal responsibility and sentencing adjustments has already been definitively resolved by a prior Cassation ruling with remand.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-punishment cause sentencing discretion res judicata Cassation remand attenuazione della pena alleggerimento della pena errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
b) nel ricorso presentato nell’interesse del Mangano si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla ricorrenza di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
b) nel ricorso presentato nell’interesse del Mangano si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla ricorrenza di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Fiore Salvatore nato a CATANIA il 24/12/1967 Mangano Antonio nato a CATANIA il 08/10/1977 avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d'appello di Catania

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell’interesse diSalvatore Fiore e di Antonio Mangano; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania, giudicando su rinvio disposto dalla Corte di cassazione ha provveduto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti del Fiore ed alle specificazioni in punto di continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. nei confronti del Mangano, non essendo in discussione l’affermazione della penale responsabilità degli imputati in relazione ai reati agli stessi contestati. Rilevato che:

a) nel ricorso presentato nell’interesse del Fiore si deducono violazione di legge e vizi di motivazione con rifermento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della dosimetria della pena;

b) nel ricorso presentato nell’interesse del Mangano si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla ricorrenza di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Ritenuto che il motivo di ricorso presentato dalla difesa del primo dei due ricorrenti che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in quanto la questione non era più sub iudice alla luce del fatto che l’annullamento con rinvio della precedente sentenza di appello disposto dalla Corte di cassazione riguardava esclusivamente l’aumento per la continuazione interna ed esterna tra i reati in contestazione, sia con riguardo alla determinazione dei singoli aumenti, sia con riguardo alla motivazione sugli stessi; che la Corte di appello nella sentenza qui in esame ha provveduto a quanto richiesto nella sentenza di annullamento procedendo, in conformità alla proposta condivisa da difesa e Procuratore generale, alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio del Fiore (si veda pag. 11 della sentenza impugnata) con una motivazione esente da errori o da evidenti illogicità; che, in ogni caso, il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.;

Rilevato poi che il motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato Mangano, oltre che essere caratterizzato da assoluta genericità, è anche inammissibile per il fatto che, come già sopra evidenziato, a seguito delle precedenti decisioni assunte dalla Corte di cassazione l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato era già divenuta irrevocabile dato che l’annullamento della precedente sentenza della Corte di appello riguardava esclusivamente la corretta determinazione del trattamento sanzionatorio. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav