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Ordinanza — n. 18712/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific refutation of the lower court's factual findings on criminal continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18712/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was generic and failed to specifically refute the lower court's reasoning. The appellant challenged the rejection of criminal continuity based on the chronological distance between two convictions and the lack of evidence regarding a single criminal design. The court ruled that since the appellant did not address the specific arguments concerning the temporal gap and the absence of unifying elements, the appeal lacked the necessary specificity required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a decision on criminal continuity is inadmissible if the grounds are generic and fail to specifically refute the factual and legal arguments presented by the lower court regarding the lack of a single criminal design.

Parole chiave

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criminal continuity single criminal design chronological distance inadmissible appeal generic grounds judicial review factual findings concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDERICO RAFFAELE nato a CAPACCIO il 15/09/1964 avverso l'ordinanza del 15/05/2024 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di FEDERICO Raffaele avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 15.5.2024 il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, formulata nell'interesse del ricorrente, di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili; Premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01);

Rilevato che l'unico motivo di ricorso è generico, in quanto, a fronte del motivato diniego della applicazione della continuazione sulla base della notevole distanza cronologica dei fatti e, comunque, della assenza della prospettazione di qualsivoglia altro elemento eventualmente indicativo dell'unicità del disegno criminoso, si limita a contestare la decisione senza confutarne specificamente le argomentazioni; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec