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Ordinanza — n. 18711/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic criticism fails to refute specific second-instance reasoning on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18711/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's reasoning regarding criminal liability and the application of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because they were too generic and did not specifically refute the detailed arguments presented by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic criticisms that fail to specifically refute the detailed reasoning of the second-instance judgment regarding the material elements of the crime or the application of specific penal provisions.

Parole chiave

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generic appeal criticism inadmissible appeal second instance reasoning material elements of crime Article 131-bis Penal Code court costs and fine specific refutation requirement condotta precedente

Disposizioni normative citate

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Art. 707 cod. pen.
Art. 4 L. n. 110 del 1975
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che la medesima considerazione si attagli anche al secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di erronea applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che la medesima considerazione si attagli anche al secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di erronea applicazione dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANCA GIANMARIO nato a PALERMO il 15/04/1974 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; kq

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di ZANCA Gianmario avverso la sentenza con cui in data 21.5.2024 la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 22.9.2023 di condanna del ricorrente alla pena di undici mesi di arresto e 2.500 euro di ammenda per i reati di cui agli artt.707 cod. pen., 4 L. n. 110 del 1975; Evidenziato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla affermazione della responsabilità di Zanca in ordine ai reati a lui ascritti, è del tutto generico e non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, che ha invece diffusamente e specificamente argomentato sia in ordine all'elemento oggettivo dei reati contestati, sia in ordine all'insussistenza del giustificato motivo del porto dell'arma;

Ritenuto che la medesima considerazione si attagli anche al secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., laddove invece la Corte d'Appello ha adeguatamente richiamato - in modo aderente alla previsione della norma - le allarmanti modalità di estrinsecazione del fatto e i numerosi precedenti dell'imputato, in quanto sintomatici di capacità a delinquere nient'affatto occasionale, con una motivazione congrua che il ricorrente avversa per il tramite di un argomento di merito, il quale - a prescindere dalla sua fondatezza o meno - riguarda ancor prima la integrazione dell'elemento materiale del reato e non la sua entità;

Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto fondato su una critica generica del provvedimento impugnato che non confuta specificamente le argomentazioni addotte dai giudici di secondo grado per il rigetto dei motivi già dedotti con l'atto di appello; Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così