Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18708/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for sentence reduction after penalty execution is fully completed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18708/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the request for sentence reduction based on Constitutional Court decision no. 32/2014 is untimely. The appellant, Domenico Pizzata, sought a reduction of his sentence following the final appellate judgment of 2007, but the execution of the penalty had already been fully completed. The court held that judicial authorities are only obligated to apply such favorable norms when the execution of the sentence is still ongoing, not after it has concluded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 111 Cost.; Art. 64 c.p.p.: When a subsequent declaration of unconstitutionality of a penal norm affects the calculation of the sanction, the executing judge must reduce the penalty in favor of the convicted person only if the execution of the sentence is still ongoing, not when the execution relationship has been exhausted.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentence reduction penalty execution constitutional illegality exhaustion of execution inadmissible appeal revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 Cost.
Art. 64 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 32193 del 28/5/2015, Quaresima
32 del 2014, e di riconoscimento dei benefici di legge) (Sez. 1, n. 32193 del 28/5/2015, Quaresima, Rv.
Sez. U, n. 42858 del 29/5/2014, P.m. in proc. Gatto
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZATA DOMENICO nato a LOCRI il 06/02/1980 avverso l'ordinanza del 18/10/2024 del GIP TRIBUNALE di LOCRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di PIZZATA Domenico avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il g.i.p. del Tribunale di Locri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato in data 18.10.2024 l'istanza di rideterminazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, della pena inflittagli con la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 17.9.2007; Considerato che la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato e rimuovere tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla norma dichiarata costituzionalmente illegittima solo se l'esecuzione della pena sia in corso, ma non anche nel caso di esaurimento del rapporto esecutivo (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice della esecuzione che, in considerazione della intervenuta espiazione della pena, aveva rigettato la richiesta di rideterminazione della stessa, presentata a seguito della sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014, e di riconoscimento dei benefici di legge) (Sez. 1, n. 32193 del 28/5/2015, Quaresima, Rv. 264257 - 01; cfr. anche Sez.

U, n. 42858 del 29/5/2014, P.m. in proc. Gatto, Rv. 260697 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto propone una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi; Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co