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Ordinanza — n. 18707/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against detention regime letter retention based on ambiguous message content.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18707/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's refusal to forward incoming mail relied solely on a mere suspicion due to an unidentified sender, ignoring the actual content. The Court rejected this, noting the lower court correctly justified retention based on the message's ambiguity and its invitation to contact others, which reasonably raised security concerns under the special detention regime.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis Ord. Pen.; Art. 18-ter Ord. Pen.: The refusal to forward correspondence to a detainee under special detention may be justified by the ambiguous or cryptic nature of the message, which reasonably raises doubts about its actual content or the reliability of the sender or recipient, without requiring concrete proof of a specific security threat.

Parole chiave

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special detention regime correspondence retention security concerns ambiguous message inadmissible appeal diritto alla corrispondenza minaccia non comprovata corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis Ord. Pen.
dal detenuto, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord.
Art. 18-ter Ord. Pen.
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di M TINELLI Enrico avverso .53 IR l'ordinanza con cui in data 14.10.2024 il Tribunaléfdi Mi ano ha rigettato il reclamo proposto ex art. 18-ter Ord. Pen. dal detenuto, sottoposto al regime di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 32452 del 22/2/2019
Sez. 1, n. 51187 del 17/5/2018
Sez. 1, n. 51187 del 17/5/2018, Rv.
Sez. 1, n. 52525 del 17/5/2018
274479 - 01), potendo anche basarsi su un giudizio di inaffidabilità soggettiva di colui che ha trasmesso la missiva al detenuto o che sia destinatario della corrispondenza da quest'ultimo inviata (Sez. 1, n. 52525 del 17/5/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI ENRICO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 27/05/1964 avverso l'ordinanza del 14/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di M TINELLI Enrico avverso .53 IR l'ordinanza con cui in data 14.10.2024 il Tribunaléfdi Mi ano ha rigettato il reclamo proposto ex art. 18-ter Ord. Pen. dal detenuto, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Milano dell'1.8.2024 di non inoltro della corrispondenza epistolare in arrivo; Rilevato che l'unico motivo di ricorso si fonda essenzialmente sulla doglianza secondo cui il rigetto del reclamo sia dipeso dalla prospettazione di un mero sospetto, legato alla mancata identificazione del mittente della missiva destinata al detenuto e del tutto avulso dalla valutazione della sussistenza di un pericolo per la sicurezza e per le esigenze investigative che fosse desumibile dal contenuto della corrispondenza;

Considerato, a tal proposito, che il Tribunale di Sorveglianza ha invece correttamente giustificato il trattenimento della corrispondenza non sulla sola base della mancata identificazione del mittente, bensì per l'ambiguità del messaggio, richiamando il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza e facendo opportuno riferimento al fatto che il messaggio invita il detenuto a prendere contatti con un'altra persona; Ritenuto, dunque, che, con motivazione non manifestamente illogica, l'ordinanza ricava la sussistenza di ragioni di sicurezza dal tenore criptico del messaggio, che può celare contenuti occulti da veicolare ai terzi indicati nella missiva, così facendo corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., la decisione di non inoltro deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 5, n. 32452 del 22/2/2019, Rv. 277527 - 01;

Sez. 1, n. 51187 del 17/5/2018, Rv. 274479 - 01), potendo anche basarsi su un giudizio di inaffidabilità soggettiva di colui che ha trasmesso la missiva al detenuto o che sia destinatario della corrispondenza da quest'ultimo inviata (Sez. 1, n. 52525 del 17/5/2018, Rv. 274407 - 01); Considerato che il ricorso, a fronte di tale motivazione, il ricorrente propone doglianze in punto di fatto, sollecitando una diversa valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell'ordinanza impugnata;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a