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Ordinanza — n. 18706/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges sentencing proportionality rather than statutory legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18706/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant challenged the proportionality of the agreed sentence rather than its statutory legality. The lower court had applied a four-year-six-month prison term for offenses under Articles 56-575 of the Penal Code, which the appellant argued lacked judicial control over congruity. The Court ruled that such proportionality arguments fall outside the scope of admissible cassation grounds under Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it challenges the proportionality of the sentence rather than its statutory legality or excessive quantity.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility proportionality of sentence congruity of penalty Article 448 criminal procedure statutory legality requirement competenza concorrente riconsiderazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.; Ritenuto che si tratti di ricorso proposto per ragioni diverse da quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto lamenta il difetto di controllo, da parte del giudice, sulla congruità della pena concordata tra le parti; Considerato che è inammissibile ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Art. 133, cod. pen.
il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19757 del 16/4/2019, Rv. 276509
(Sez. 5, n. 19757 del 16/4/2019, Rv. 276509 - 01);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIGIURI SALVATORE nato a LECCO il 19/10/1975 avverso la sentenza del 29/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCOidato avvi alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che CALIGIURI Salvatore ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Lecco in data 29.10.2024 gli ha applicato, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 56-575 cod. pen.; Ritenuto che si tratti di ricorso proposto per ragioni diverse da quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto lamenta il difetto di controllo, da parte del giudice, sulla congruità della pena concordata tra le parti; Considerato che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 19757 del 16/4/2019, Rv. 276509 - 01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso